Chiarimenti Procedura sul Green Pass e Autodichiarazioni

A seguito delle richieste di chiarimento pervenute e relative alla presentazione del Green Pass e delle Autodichiarazioni, è stata aggiornata la comunicazione sul sito  federale     https://www.federmoto.it/protocollo-sanitario-unico-e-nuove-linee-guida-federali-obbligo-di-green-pass-e-decreto-legge-capienze-n-139-dell-8-ottobre-2021/      integrandola con i seguenti chiarimenti :

CHIARIMENTI sulle procedure

1) Modalità di presentazione delle Autodichiarazioni COVID-19 negli eventi sportivi:
E’ possibile prevedere la consegna delle Autodichiarazioni COVID-19 nella sola fase di Accreditamento. Contenendo dati che possono variare di giorno in giorno (temperatura, contatto con positivi, sintomatologia simil COVID-19) il dichiarante ha l’obbligo di notificare immediatamente all’organizzatore ogni variazione di quanto dichiarato.
2) Modalità di presentazione del Green Pass negli eventi sportivi:
La verifica del Green Pass è alternativa alla procedura dello Screening Tamponi per i Partecipanti ad eventi sportivi e deve essere effettuata attraverso la specifica procedura di controllo (delegati al controllo con applicazione “VerificaC19” e confronto con il documento d’identità). Il Green Pass, quindi, deve essere verificato in ogni fase di Accesso all’evento.
3) Esenzione dalla presentazione del Green Pass:
Tutti coloro che sono esentati dalla presentazione dal Green Pass per Decreto Legge ( – bambini sotto i 12 anni, esclusi per età dalla campagna vaccinale – soggetti esenti per motivi di salute dalla vaccinazione sulla base di idonea certificazione medica – cittadini che hanno ricevuto il vaccino ReiThera – persone in possesso di un certificato di vaccinazione anti SARS-Cov-2 rilasciato dalle competenti autorità sanitarie della Repubblica di San Marino) accedono all’evento senza obblighi se non quelli relativi a dimostrare di rientrare in una delle categorie esentate.
4) Fruitori esenti dall’obbligo di presentazione del Green Pass in occasione di allenamenti in impianti all’aperto:
Per i Fruitori di attività sportiva di base all’aperto non è previsto l’obbligo di controllo del Green Pass. E’ possibile equiparare la figura del Fruitore, in linea di massima, con quella di Partecipante nelle manifestazioni sportive (Atleta, Tecnico, ecc.). Gli obblighi previsti dal DL si riferiscono a coloro che effettuano attività lavorativa o di volontariato o formativa per conto del gestore dell’impianto (datore di lavoro). La mancanza di obbligo di Green Pass per le attività di allenamento e didattica si riferisce allo svolgimento dell’attività e non all’accesso all’impianto che è di competenza del gestore e che può eventualmente richiederlo.

Il documento di Sintesi è stato quindi aggiornato in modo da contenere i chiarimenti.
Sintesi procedure di prevenzione – Covid19 FMI